La Struttura

La clinica si trova in Via della Torre 1 a Lastra a Signa, provincia di Firenze.

Offriamo una vasta gamma di servizi veterinari, tra cui visite mediche preventive e curative, vaccinazioni, interventi chirurgici, trattamenti dentali e diagnostica avanzata.

Il nostro Staff

La nostra clinica è entrata a far parte, all’inizio del 2026, di Gruppo Animalia, realtà italiana che unisce numerose strutture veterinarie d’eccellenza in tutto il territorio nazionale.

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I nostri servizi

Informazioni utili

Informazione anagrafe canina

 L’anagrafe canina permette di  registrare e monitorare i dati anagrafici e sanitari degli animali attarverso  l’introduzione sottocutanea di  un minuscolo microchip di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute dell’animale dietro l’orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente l’animale.

 Iscrizione

  •  tutti i cuccioli devono essere iscritti entro il 60° giorno di vita. 
  •  se si entra in possesso di un soggetto di età superiore, il microchip e l’iscrizione devono essere eseguite entro 30 giorni dal possesso.

Variazioni anagrafiche
I proprietari o detentori hanno l’obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell’ASL competente territorialmente:

  • La scomparsa dell’animale entro e non oltre il 3° giorno dallo smarrimento
  • Il decesso dell’animale entro 15 giorni con certificato medico veterinario o con autocertificazione
  • La cessione ad altro proprietario entro 15 giorni.
  • Il cambio di residenza e di telefono entro 15 giorni.

Vaccinazione antirabbica

  • In caso di espatrio nei Paesi della Comunità Europea è obbligatoria la vaccinazione antirabbica da eseguirsi almeno 20 giorni prima della partenza.
  • L’ASL competente per territorio rilascia inoltre il PASSAPORTO EUROPEO sul quale viene riportata la vaccinazione stessa.

L’Anagrafe Nazionale Felina è una banca dati informatizzata che registra i dati identificativi dei gatti dotati del dispositivo di identificazione elettronico (microchip).
Tutti i proprietari e detentori possono rivolgersi ad un medico veterinario che aderisce all’Anagrafe per l’identificazione e la contestuale registrazione on line dell’animale di proprietà o in custodia.
Il servizio è attivato su base volontaria e ha la finalità di favorire il controllo della demografia felina, contrastare l’abbandono e agevolare il ricongiungimento del gatto con il suo proprietario in caso di smarrimento in Italia o all’estero.
Anagrafe Felina On-Line

I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati, anche se effettuati da ignoti, perché la legge mette a nostra disposizione un importantissimo strumento per fermare il fenomeno: la denuncia.
La denuncia, oltre a rendere possibile l’identificazione e la punizione degli avvelenatori, testimonierà la gravità del problema e renderà meno difficile il percorso per fermare il fenomeno.
Avvelenare un animale è infatti un reato ai sensi dell’art. 544-bis e 544-ter del codice penale, cioè rispettivamente uccisione e maltrattamento di animali. Inoltre l’ art. 146 T.U. delle Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 proibisce e punisce la distribuzione di sostanze velenose e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda da € 51,65 fino a € 516,46. Recentemente il Ministero della Salute è intervenuto sull’argomento emanando un’importante provvedimento normativo: l’ Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (Gazzetta Ufficiale n.13-2009) che istituisce divieti e obblighi per debellare la piaga degli avvelenamenti.
L’importanza del ruolo della denuncia è sottolineato anche dall’Ordinanza stessa che, in caso di decesso, obbliga il proprietario o il responsabile dell’animale a darne immediata comunicazione all’Autorità competente.
La denuncia può comunque e deve essere presentata anche qualora non sopraggiunga la morte e deve contenere le prove che l’animale sia stato avvelenato (a questo proposito è importante allegare tutti i referti veterinari).
In caso di decesso dell’animale, sia esso domestico o selvatico il medico veterinario deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. Tali risultati devono dunque essere allegati.
Per la denuncia, che deve contenere le prove che l’animale sia stato avvelenato, ci si può rivolgere a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Forestale Regionale, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale), presentando di persona il proprio esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.

Cosa fare in caso di: 

  • Decesso di animale di proprietà:
Ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (G.U. n.13-2009), il proprietario o il responsabile ha l’obbligo di darne segnalazione alle autorità competenti ovvero Forze di Polizia, Sindaco, Prefetto, Servizio Veterinario ASL. La segnalazione dovrà includere tutti i referti veterinari, i risultati dell’autopsia e delle analisi eseguite dall’Istituto Zooprofilattico, autopsia e analisi cui l’Istituito, ricevuto il corpo dell’animale dal medico veterinario pubblico o privato, deve obbligatoriamente compiere ai sensi dell’Ordinanza. 
  • Avvelenamento o ingestione di sostanze tossiche o nocive comprese plastiche ometalli:
nel caso di morte per avvelenamento di animali non di proprietà o per aver ingerito sostanze tossiche o nocive comprese plastiche o metalli, siano essi domestici o selvatici, oppure nel caso in cui il tentativo di recare la morte di animali non giunga alle estreme conseguenze, è molto importante presentare una denuncia. Anche in queste circostanze, alla denuncia dovranno essere allegati tutti i referti veterinari e l’esame autoptico in caso di decesso, Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale l’esame autoptico dovrà comunque essere eseguito obbligatoriamente dall’Istituto Zooprofilattico. 
  • Rinvenimento di materiale sospetto:
Anche nel caso di rinvenimento di materiale sospetto occorre attivarsi tempestivamente segnalandone immediatamente la presenza agli organi di vigilanza (Corpo Forestale, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, ASL Veterinaria, Carabinieri, ecc.).

Innanzitutto chiamare i Vigili del Comune dove si è avvistato l’animale: per la Legge 281/91 e successivo TU 33/2009 sono obbligati ad intervenire.

Se fosse un giorno festivo oppure di notte si possono chiamare i Carabinieri. Solo le Autorità possono chiamare il servizio di accalappiacani e non un privato cittadino. Se possibile bloccare l’animale vagante di modo che sia possibile il suo recupero immediato all’arrivo dell’accalappiacani.

L’accalappiacani raccoglie l’animale vagante o ferito.

Se ha il microchip ed il proprietario è rintracciabile, verrà riconsegnato, altrimenti, trascorsi 10 gg, in mancanza di microchip o se il proprietario non è rintracciabile, il cane sarà portato nel canile convenzionato con il comune dove è avvenuto il ritrovamento. In caso di animale identificato, i costi di recupero e di mantenimento sino al ritiro da parte del proprietario, sono a carico dello stesso.

Nel caso il cane non sia identificato il costo del recupero del cane e del suo mantenimento fino ad adozione è a carico del Comune dove è stato ritrovato.

(FONTE:E.N.P.A. BERGAMO)

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